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Cassazione: legge 104 e caso badanti

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Cassazione: legge 104 e caso badanti

La legge 104/92 stabilisce che tutti i lavoratori con un familiare portatore di handicap hanno diritto a 3 giorni di permessi retribuiti. La legge 104 e i suoi conseguenziali benefici sono applicabili anche a quei lavoratori che non convivono o che non hanno domicilio nella stessa città del soggetto da assistere, o ancora, nel caso che a noi interessa, che sia presente una badante a prendersi cura del portatore di handicap. A disciplinare il punto in questione è la sentenza n° 27232/14 della Cassazione, che ritiene legittimamente presumibile che, essendo il lavoratore impegnato nella maggior parte della giornata dal proprio impiego, all’assistenza al parente provveda una terza persona. Inoltre, la persona preposta all’accudimento è legittimata ad usufruire di alcuni giorni liberi, giorni che possono coincidere con i 3 giorni spettanti per legge al lavoratore con 104. Questo tipo di tutele sono rispondenti alla ratio basata non sull’assegnazione di benefici ai lavoratori aventi parenti con disabilità, bensì sulla priorità di garantire a quest’ultimo un’adeguata assistenza fisica e morale. Sulla base di quanto detto i diritti non sono diritti assoluti ma agevolazioni che vanno contemperate sia con le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, sia con la necessità di evitare usi impropri dei benefici derivanti dall’applicazione della legge, usi impropri che, ricordiamo, oltre ad essere suscettibili di rilevanza penale, danno legittimità al datore di lavoro di procedere al controllo del dipendente purchè lo stesso venga “effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa”

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