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DEFINIZIONE LAVORO DOMESTICO
DEFINIZIONE LAVORO DOMESTICO
Il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione, da parte del lavoratore, di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare (art. 1, L. n. 339/1958).
In primo luogo, è necessario ribadire che il lavoro domestico è, a tutti gli effetti, un rapporto di lavoro subordinato, quindi con applicazione di tutte le norme del caso, fatte salve alcune specifiche riserve di legge.
Come detto in precedenza, la definizione di tale rapporto è delineata dall’art. 1 della L. n. 339/1958 in cui si specifica che il rapporto di lavoro domestico ha per oggetto la prestazione di servizi diretti al funzionamento della vita familiare. Il CCNL dal suo canto, parla di “addetti alla vita familiare” riportando in buona sostanza quanto stabilito dalla Legge.
Occorre inoltre precisare che l’ambito di applicazione della disciplina legale di cui alla legge n. 339 del 1958 è limitato ai soli rapporti in cui siano coinvolti addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. Tale limitazione è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto la disciplina in parola non costituisce che una delle fonti in materia e, lungi dal porre divieti o esclusioni, consente l’applicazione – ricorrendone i presupposti – di tutte quelle altre disposizioni che, regolando la materia, non richiedono, quale requisito essenziale, una particolare misura della prestazione (come, nello specifico, un orario di lavoro minimo).Tale scelta legislativa, quindi, a parere della Corte, non può ritenersi né illogica né irragionevole, limitandosi semplicemente a rendere possibile, nei confronti dei quanti abbiano prestato meno di quattro ore giornaliere, l’applicazione delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice civile, che non richiedono – quale requisito essenziale – una particolare durata della prestazione lavorativa, e per esso comunque trova in ogni caso applicazione il generale principio della retribuzione sufficiente di cui all’art. 36 della Costituzione.
La sfera di applicazione della contrattazione collettiva è, invece, molto più ampia proprio in considerazione della funzione di integrazione e completamento della disciplina del rapporto di lavoro, tipica di tale fonte normativa. Non sono, infatti, previsti limiti alla sua applicazione né con riferimento all’orario di lavoro né con richiami ad ulteriori elementi. Anzi le norme del contratto collettivo sono, nell’ambito di ciascuno dei relativi istituti regolati, inscindibili e correlative fra di loro e, quindi, non cumulabili con altro trattamento.
Il contratto collettivo prevede, comunque, la salvaguardia di eventuali trattamenti più favorevoli ad personam. Peraltro, gli accordi collettivi costituiscono, generalmente, il parametro di riferimento per i giudici in caso di controversia.
Sotto il profilo oggettivo lavoro domestico deve essere, quale che sia la durata delle prestazioni, “retribuito, continuativo e non occasionale”. Quanto all’ambito soggettivo, la norma, con un generico richiamo alle specifiche disposizioni vigenti, definisce i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari come collaboratori e collaboratrici “che svolgono, esclusivamente per il funzionamento della vita familiare, le mansioni indicate dalle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro domestico.
Il lavoro domestico è disciplinato, oltre che dalla legge n. 339/1958, dalla “Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici” (n. 189/2011), in vigore dal 5 settembre 2013, che fissa regole importanti soprattutto per la mobilità internazionale dei lavoratori domestici.
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