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TREDICESIMA LAVORATORI DOMESTICI

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TREDICESIMA LAVORATORI DOMESTICI

I lavoratori domestici (colf, badanti, baby-sitter etc.) hanno diritto, come i dipendenti di altre categorie, alla tredicesima mensilità. Il contratto di categoria stabilisce che il pagamento deve avvenire entro il mese di dicembre, generalmente tra il 10 e il 15 e comunque in occasione del Natale.
Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva il cui valore è calcolato in base alla retribuzione globale di fatto, compresa l’indennità di vitto e alloggio.
La tredicesima spetta in misura piena solo se l’attività è stata svolta per l’intero anno. In caso contrario essa va riproporzionata: vanno pagati tanti dodicesimi per quanti sono stati i mesi di effettivo lavoro, tenendo presente che le frazioni pari o superiori a 15 giorni si arrotondano al mese. Se, tanto per fare un esempio, la colf è stata assunta il 1 giugno a fine anno il datore di lavoro deve pagare 7/12esimi della somma spettante per l’intero anno. Tale rateo di tredicesima matura anche quando il lavoratore è assente per ferie, malattia, infortunio, permessi retribuiti, etc.

PAGA MENSILE
Se la colf o la badante percepisce uno stipendio mensile la retribuzione è pari ad una mensilità normale. La paga mensile si ritrova nel caso del regime di convivenza ad essa bisogna aggiungere il valore del vitto e alloggio, indipendentemente se erogato in natura o come indennità sostitutiva (come è chiarito anche nelle note a verbale del contratto collettivo dei collaboratori domestici). Infatti, occorre pagare anche il controvalore in moneta delle due prestazioni in natura, che quest’anno è valutato nell’importo di 5,44 euro al giorno (pranzo e/o colazione: 1,90 euro; cena: 1,90 euro; alloggio: 1,64 euro), per un totale di 141,44 da aggiungere alla mensilità ordinaria.

PAGA ORARIA
Per calcolare la tredicesima nel caso in cui il lavoratore è retribuito a ore, il calcolo è un po’ più complesso: si deve moltiplicare la paga oraria per il numero di ore di lavoro alla settimana, moltiplicare per 52 e dividere per dodici.
ESEMPIO: Paga oraria di 8 euro, orario di lavoro 5 ore settimanali
Tredicesima: 8 x 5 (ore settimanali) x 52 (settimane dell’anno): 12 (mesi) = 173,33 euro

Accade spesso che le prestazioni siano svolte in maniera discontinua, senza rispettare cioè un orario fisso nell’arco del mese o della settimana. In questo caso il conteggio diventa più complicato, perché bisogna sommare tutte le retribuzioni pagate nel corso dell’anno e dividerne l’importo per 12. Il risultato ci riporta a un salario mensile che corrisponde alla tredicesima da pagare alla lavoratrice.

ANTICIPO TFR
A fine anno la lavoratrice può chiedere che le sia liquidato, in aggiunta alla paga di dicembre e della tredicesima, il rateo del trattamento di fine rapporto (Tfr) maturato nell’anno.
Il datore di lavoro deve accogliere la richiesta. L’articolo 40 del contratto collettivo stabilisce, infatti, che l’anticipo va pagato, sia pure una volta all’anno nella misura massima del 70% di quanto è stato maturato.

CONTRIBUTI INPS
È bene sottolineare che la corresponsione della gratifica natalizia non comporta alcun adempimento nei confronti dell’Inps. Ciò, per la semplice ragione che il datore di lavoro diligente ha già provveduto ad assolvere l’obbligo contributivo con i versamenti trimestrali. Nell’effettuare il calcolo del salario soggetto a contributi deve aver tenuto conto, volta per volta, del rateo di tredicesima.

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