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CONTRIBUTI COLF E BADANTI 2017

Con circolare , l’INPS ha comunicato i valori dei contributi previdenziali per il 2020 per i lavoratori domestici, colf e badanti.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Si ricorda che quest’ultimo contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020

Ore di lavoro settimanali Retribuzione effettiva oraria Contributo orario compresa CUAF Contributo orario esclusa CUAF Contributo orario dipendente
da A
Fino a 24 ore settimanali 0 (*) 8,10 1,43 1,44 0,36
8,11 9,86 1,62 1,63 0,41
9,87 999 1,97 1,98 0,49
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali 0 999 1,04 1,05 0,26

Senza contributo addizionale 1.40%

 

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020

comprensivo del contributo addizionale  da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Ore di lavoro settimanali Retribuzione effettiva oraria Contributo orario compresa CUAF Contributo orario esclusa CUAF Contributo orario dipendente
da A
Fino a 24 ore settimanali 0 8,10 1,53 1,54 0,36
8,11 9,86 1,73 1,74 0,41
9,87 999 2,11 2,12 0,49
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali 0 999 1,12 1,12 0,26

Con contributo addizionale 1.40%

I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

scadenza Periodo
dal 1° al 10 aprile 2020 versamento per il 1° trimestre
dal 1° al 10 luglio 2020 versamento per il 2° trimestre
dal 1° al 10 ottobre 2020 versamento per il 3° trimestre
dal 1° al 10 gennaio 2021 versamento per il 4° trimestre

In caso di cessazione del rapporto, però, i contributi devono essere pagati entro i dieci giorni successivi alla cessazione.

I contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi e cioé l’indennità di disoccupazione.

 

 

Qui in basso troverete il link per il pagamento dei contributi domestici Inps