CONTRIBUTI COLF E BADANTI 2017
Con circolare , l’INPS ha comunicato i valori dei contributi previdenziali per il 2020 per i lavoratori domestici, colf e badanti.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Si ricorda che quest’ultimo contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020
Ore di lavoro settimanali | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 (*) | 8,10 | 1,43 | 1,44 | 0,36 |
8,11 | 9,86 | 1,62 | 1,63 | 0,41 | |
9,87 | 999 | 1,97 | 1,98 | 0,49 | |
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,04 | 1,05 | 0,26 |
Senza contributo addizionale 1.40%
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020
comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
Ore di lavoro settimanali | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 8,10 | 1,53 | 1,54 | 0,36 |
8,11 | 9,86 | 1,73 | 1,74 | 0,41 | |
9,87 | 999 | 2,11 | 2,12 | 0,49 | |
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,12 | 1,12 | 0,26 |
Con contributo addizionale 1.40%
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
scadenza | Periodo |
dal 1° al 10 aprile 2020 | versamento per il 1° trimestre |
dal 1° al 10 luglio 2020 | versamento per il 2° trimestre |
dal 1° al 10 ottobre 2020 | versamento per il 3° trimestre |
dal 1° al 10 gennaio 2021 | versamento per il 4° trimestre |
In caso di cessazione del rapporto, però, i contributi devono essere pagati entro i dieci giorni successivi alla cessazione.
I contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi e cioé l’indennità di disoccupazione.
Qui in basso troverete il link per il pagamento dei contributi domestici Inps