2020
COLF E BADANTI VIA ALLA SANATORIA

Colf e badanti via alla sanatoria.
Il lavoro domestico è uno dei settori che, insieme a quello agricolo allevamento e pesca, potrà usufruire di una nuova sanatoria. L’ultima sanatoria fatta nel settore, nel 2012, mise in regola trecentomila persone. Non tutta la platea dei domestici attualmente in Italia con contratti irregolari o permessi scaduti, potrà però beneficiare della possibilità alcuni requisiti indispensabili vediamoli in dettaglio
LA PRESENZA
Farà da spartiacque il fatto di riuscire a dimostrare che si stava già in Italia prima dell’8 marzo scorso, ovvero prima del lockdown. Due sono le prove ammesse: i «rilievi fotodattiloscopici», in pratica il migrante deve essere già transitato in passato per gli uffici delle forze dell’ordine dove lo hanno identificato con prelievo delle impronte digitali; la «dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68», che poi è la dichiarazione di ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio rilasciata all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si arriva. Chi non ce l’ha, è fuori.
Non solo. La norma prevede che non bisogna aver lasciato l’Italia dopo l’8 marzo. Sono ammessi anche i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno. Sono esclusi i migranti che si sono macchiati di particolari reati (spaccio, sfruttamento della prostituzione o di minori, caporalato, ecc), ma non dovrebbero essere reati molto diffusi tra chi lavora nelle famiglie .
IL MECCANISMO
Le istanze possono essere presentate dal primo giugno al 15 luglio, allo Sportello unico per l’immigrazione nel caso di cittadini extra Ue, all’Inps nel caso di cittadini italiani da regolarizzare. Due le possibilità.
La prima prevede che a presentare la richiesta sia il datore di lavoro, o perché vuole concludere un contratto di lavoro subordinato ex novo, oppure «per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri», quindi autodenunciandosi (per aver dato lavoro senza contratto a persone prive di documenti nel caso di colf extra Ue, o in nero nel caso di lavoratori italiani): nell’istanza deve essere indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta (non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento); il datore di lavoro paga 400 euro più un forfait per i contributi pregressi (ancora da definire) nel caso voglia regolarizzare una posizione finora in nero; gli organi preposti analizzeranno la pratica e, se ci sono i requisiti, concederanno il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nelle more della risposta (che potrebbe arrivare anche dopo mesi, viste le esperienze passate) è esplicitamente previsto che il migrante possa già lavorare.
Ma anche chi non ha già un datore di lavoro disponibile, può chiedere di uscire dalla clandestinità. In questo caso il migrante presenterà la domanda da solo presso la Questura (i requisiti restano gli stessi) e chiederà un permesso di lavoro temporaneo della durata di sei mesi finalizzato alla ricerca di un lavoro. Se riesce a trovarlo, il documento verrà poi trasformato in permesso di lavoro subordinato. A questo fine l’Anpal dovrebbe mettere a disposizione una piattaforma telematica per l’incrocio tra domande e offerte di lavoro. Giusto una considerazione: l’Anpal è lo stesso organismo che dovrebbe trovare lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza, e finora i risultati sono stati decisamente scarsi.
- Presentazione istanze
L’istanza di emersione deve essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 ad enti differenti a seconda della tipologia del soggetto a cui è riferita l’istanza di emersione.
Più specificamente, l’istanza va presentata presso:
• l’INPS nel caso di emersione di lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
• lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per i lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale diversi da quelli di cui alla successiva lettera c);
• la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.
Le modalità di presentazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Lo stesso decreto stabilirà:
• i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro;
• la documentazione idonea a comprovare l’attività lavorativa;
• le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento.
L’istanza di emersione contiene la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per le domande di emersione è dovuto un contributo forfetario di 400 euro per ciascun lavoratore.
E’ inoltre previsto un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
Per l’istanza relativa a cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno il contributo forfetario è invece di 160 euro.
Effetti della regolarizzazione per il datore di lavoro
La presentazione dell’istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Se l’istanza di emersione si riferisce a lavoratori stranieri, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni relative ai procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
• per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
• per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
L’estinzione dei predetti reati ed illeciti relativi a lavoratori stranieri nel caso procedura di emersione relativa a cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Inammissibilità
E’ inammissibile la domanda dei lavoratori ovvero dei soggetti che richiedono il permesso temporaneo di sei mesi:
• nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
• che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
• che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
• che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’articolo 381 c.p.p.
Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di emersione, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per:
• favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;
• intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis c.p.;
• reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
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