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BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING

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BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING

Coronavirus, bonus baby sitter: requisiti e come fare domanda

E’ stata pubblicata la circolare dell’Inps che regola il bonus baby sitter, cioè voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, con cui vengono fornite le indicazioni sulle modalità operative per accedere al bonus. L’accoglimento delle domande avverrà ”in ordine cronologico” e dopo un monitoraggio dell’Inps, fino all’esaurimento dei fondi stanziati . Il bonus è di 600 euro, e può essere chiesto in alternativa al congedo parentale dai genitori lavoratori di figli fino a 12 anni. Somma che lievita a mille euro per il personale sanitario, per le forze dell’ordine e per il personale impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19
Bonus baby sitter, come fare domanda
La domanda per il bonus baby sitter, può essere presentata:
• Online sul portale dell’Inps www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
• Chiamando il call center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
• Rivolgendosi ai patronati attraverso i servizi offerti gratuitamente.
Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia”
Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.
Coronavirus, a chi spetta il bonus baby sitter
Vista la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, il decreto Cura Italia ha previsto la possibilità per le famiglie di fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting.
Il bonus baby sitter:
• spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
• spetta anche in caso di adozione e affido preadottivo;
• spetta oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
• è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:
• lavoratori dipendenti del settore privato;
• lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
• lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
• lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
• se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
• se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo
Chi può presentare la domanda
Possono presentare domanda i lavoratori del settore privato e alcuni comparti della Pubblica amministrazione. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps. In caso di genitori separati, il contributo spetta al genitore con il quale il figlio convive: dietro previa autocertificazione.
Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia

Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

• direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
• avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
• tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.
In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni. In proposito, si ricorda che l’INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali errori nell’indicazione dell’IBAN.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.
La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS).
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.
In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017.
Di seguito un esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia.
Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L’inserimento delle prestazioni in procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il 15 giugno).
In ogni caso l’INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro inserite in procedura entro il 3 di ogni mese.
Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.
Tenuto conto della ratio dell’istituto introdotto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall’articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017.
Pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.

 

Link utili

INPS BONUS BABY-SITTING

http://https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.htm

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