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2015

TREDICESIMA

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TREDICESIMA LAVORATORI DOMESTICI

I lavoratori domestici (colf, badanti, baby-sitter etc.) hanno diritto, come i dipendenti di altre categorie, alla tredicesima mensilità. Il contratto di categoria stabilisce che il pagamento deve avvenire entro il mese di dicembre, generalmente tra il 10 e il 15 e comunque in occasione del Natale.
Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva il cui valore è calcolato in base alla retribuzione globale di fatto, compresa l’indennità di vitto e alloggio.
La tredicesima spetta in misura piena solo se l’attività è stata svolta per l’intero anno. In caso contrario essa va riproporzionata: vanno pagati tanti dodicesimi per quanti sono stati i mesi di effettivo lavoro, tenendo presente che le frazioni pari o superiori a 15 giorni si arrotondano al mese. Se, tanto per fare un esempio, la colf è stata assunta il 1 giugno a fine anno il datore di lavoro deve pagare 7/12esimi della somma spettante per l’intero anno. Tale rateo di tredicesima matura anche quando il lavoratore è assente per ferie, malattia, infortunio, permessi retribuiti, etc.

PAGA MENSILE
Se la colf o la badante percepisce uno stipendio mensile la retribuzione è pari ad una mensilità normale. La paga mensile si ritrova nel caso del regime di convivenza ad essa bisogna aggiungere il valore del vitto e alloggio, indipendentemente se erogato in natura o come indennità sostitutiva (come è chiarito anche nelle note a verbale del contratto collettivo dei collaboratori domestici). Infatti, occorre pagare anche il controvalore in moneta delle due prestazioni in natura, che quest’anno è valutato nell’importo di 5,44 euro al giorno (pranzo e/o colazione: 1,90 euro; cena: 1,90 euro; alloggio: 1,64 euro), per un totale di 141,44 da aggiungere alla mensilità ordinaria.

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