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2016

CONTROLLARE LA COLF, LA BADANTE O LA BABY-SITTER CON UNA TELECAMERA SI PUO’?

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CONTROLLARE LA COLF, LA BADANTE O LA BABY-SITTER CON UNA TELECAMERA SI PUO’?

Il controllo di un lavoratore mediante una telecamera nascosta, installata e accesa, volta a registrare ciò che fa un lavoratore  a sua insaputa, è un problema assai sentito, perché volto da un lato a prevenire il rischio di crimini a volte anche gravi (come nelle ipotesi di violenze sui bambini e sugli anziani), dall’altro perché teoricamente confliggente con la violazione della privacy, nel caso di lavoratori come colf, badanti e babysitter, in contrasto con lo Statuto dei lavoratori che vieta controlli a distanza con telecamere e videosorveglianza.

Lo Statuto dei lavoratori, con il Jobs Act, ha subito parziali modifiche liberalizzando l’uso di telecamere e sistemi di video-ripresa dei lavoratori. Tutto questo a condizione che ricorrano determinati presupposti:

1)      il controllo non sia volto a verificare la qualità della prestazione lavorativa (ad esempio: installazione della telecamera per osservare se la badante è premurosa con il proprio assistito, se la collaboratrice domestica esce dieci minuti prima da casa, ecc.), ma solo per evitare il rischio di commissione di reati (ad esempio: la babysitter che malmena il bambino);

2)      tale controllo deve essere preventivamente autorizzato dalle rappresentanze sindacali o dalla Direzione territoriale del lavoro (Dtl). Dal momento che si tratta di diritti “indisponibili” del lavoratore , il semplice consenso informato del lavoratore, ossia l’espressa accettazione di essere ripreso nell’ambito delle sue attività, non è di per sé sufficiente ad escludere l’accordo con i sindacati o l’autorizzazione amministrativa della Dtl;

3)      lo scopo del controllo deve essere  rivolto a salvaguardare l’azienda, la sicurezza del lavoro e del patrimonio aziendale e mai a verificare la qualità della prestazione lavorativa in essere.

A dispetto di tutto ciò, nel caso in cui le telecamere nascoste siano state installate per scongiurare attività potenzialmente criminose, è possibile schivare siffatti requisiti. Questo perché nei vari casi, come per esempio: quello in cui un dipendente ruba dalla casa o che si appropria di alcuni oggetti del magazzino, una badante che picchia l’anziano, una babysitter che si addormenta davanti alla televisione o che si apparta col fidanzato mentre il bambino piccolo piange nella culla, le prove registrate dalle telecamere anche se acquisite senza il consenso del dipendente e dei sindacati, possono essere utilizzate in un eventuale processo penale contro il dipendente infedele.

Proprio in merito a tale questione , di recente, abbiamo avuto una rilevante sentenza del Tribunale di Milano(Tribunale Milano, sez. lav., 29/07/2014, n.2517) che ha sdoganato l’uso delle telecamere per filmare questo tipo di lavoratori a condizione che le stesse siano state predisposte per tutelarsi dai ladri. La colf, insomma, secondo la pronuncia in commento, ben può essere filmata e registrata a sua insaputa con le telecamere della videosorveglianza di casa, installate per evitare che eventuali rapinatori possano accedere nel domicilio quando la famiglia è assente. E ciò perché lo scopo delle stesse è prevenire la commissione di reati e non controllare l’operato del lavoratore.

Per i datori di insoddisfatti dell’opera del lavoratore domestico e la vuole licenziare, contratto collettivo nazionale di tali lavoratori prevede, eccezionalmente, il recesso libero – ossia senza giusta causa o giustificato motivo – purché sia dato il preavviso. Insomma, non valgono le comuni regole dei dipendenti che difficilmente possono essere licenziati.

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